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Art. 260 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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Sequestro probatorio di dati informatici: limiti e tutele
La Procura ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio di dispositivi digitali (computer, smartphone e memorie esterne) di un pubblico dipendente, indagato per corruzione e accessi abusivi alle banche dati della polizia. L'indagato ha impugnato il provvedimento, lamentando un sequestro indiscriminato e sproporzionato dell'intera memoria dei propri apparecchi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la piena legittimità della misura. Il pubblico ministero ha rispettato le garanzie difensive perché ha definito una precisa finestra temporale d'indagine, ha indicato i soggetti e i temi probatori da ricercare e ha fissato un termine di tre mesi per estrarre solo i dati pertinenti e restituire il resto. Il sequestro probatorio di dati informatici è dunque pienamente valido quando segue criteri mirati e prevede la restituzione dei file estranei.
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Revisione per prove nuove: audio non basta, Ufficiale condannato
Un Ufficiale della Marina, condannato in via definitiva per concussione ai danni di un imprenditore, ha tentato di ribaltare la sentenza tramite una richiesta di revisione per prove nuove. La sua difesa si basava su una nuova perizia fonica delle registrazioni che lo incastravano, sostenendo che offrisse un'interpretazione alternativa e lecita della richiesta di denaro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: una diversa valutazione di prove già note non costituisce una 'prova nuova'. Per la Corte, la nuova perizia non era in grado di smontare il solido quadro probatorio della condanna originale, che resta quindi confermata.
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