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Art. 260 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 260 Codice di Procedura Penale

Distruzione delle cose sequestrate: stop a merci non certificate
Il Pubblico Ministero disponeva il sequestro e la distruzione di decine di migliaia di mascherine protettive e occhiali privi di marchio CE e certificazioni di conformità. L'amministratore della società proprietaria proponeva opposizione al Giudice per le Indagini Preliminari per ottenere la restituzione della merce. Il Giudice confermava il provvedimento ravvisando il divieto assoluto di commercializzazione dei dispositivi per motivi di sicurezza pubblica. L'imprenditore impugnava la decisione sostenendo la regolarità iniziale dei prodotti e l'utilizzabilità come mascherine generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, statuendo che la distruzione delle cose sequestrate è pienamente legittima quando i beni non rispettano i requisiti di legge e di sicurezza previsti per la vendita.
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Restituzione copia forense: dati protetti e sequestro legittimo
Gli amministratori di una società subiscono il sequestro dei propri computer durante un'indagine penale. Dopo aver riottenuto i dispositivi fisici, chiedono la restituzione copia forense dei dati informatici trattenuti dagli inquirenti. Gli indagati temono che la parte querelante possa accedere a segreti aziendali estranei all'inchiesta. La Corte di Cassazione respinge il ricorso confermando il diniego. I giudici rilevano la custodia sicura dei file nella segreteria del Pubblico Ministero, separati dal fascicolo principale. I ricorrenti non dimostrano una lesione concreta e attuale alla riservatezza, rendendo legittimo il mantenimento del vincolo probatorio.
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Sequestro preventivo: lo Stato non può vendere l’auto del terzo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro il rifiuto di vendere un'auto confiscata. Il veicolo, intestato a un terzo, era stato sottoposto a sequestro preventivo perché utilizzato per trasportare sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero voleva venderlo per evitarne il deperimento, ma i giudici hanno stabilito che l'accusa non ha un interesse concreto e immediato a impugnare il diniego di vendita. Infatti, chiedendo l'alienazione, il magistrato ammette che il bene non serve più alle indagini, né ha il dovere di vigilare sulle spese di custodia per conto dello Stato. Vince quindi la linea della difesa e del terzo proprietario: l'auto non viene venduta anticipatamente.
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