Un professionista ha impugnato il rigetto della sua domanda di ammissione al passivo fallimentare per crediti professionali. Il tribunale aveva ritenuto inammissibili le prove documentali a causa della mancata indicazione specifica dei documenti. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il requisito non deve essere inteso in senso eccessivamente formalistico. Un riferimento riassuntivo ai fascicoli processuali, se chiaro nel contesto, è sufficiente per assolvere all'onere probatorio. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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