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Art. 26 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Ipoteca revocatoria fallimentare: la Cassazione decide
Una società di gestione crediti ha concesso un mutuo ipotecario a un'impresa, poi fallita, destinato a estinguere un debito preesistente non garantito. Il curatore fallimentare ha ottenuto la revoca dell'ipoteca, considerandola un atto a danno degli altri creditori. La Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, chiarendo i principi dell'ipoteca revocatoria fallimentare e la natura di atto a titolo gratuito quando non viene fornita nuova liquidità.
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