Un dirigente di un ente pubblico ha contestato i criteri di ripartizione della retribuzione di risultato e la riduzione dei fondi stanziati per tale finalità. La Corte d'Appello aveva inizialmente qualificato la pretesa come interesse legittimo, ritenendo che il giudice ordinario non potesse sindacare gli atti di macro-organizzazione dell'ente. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale visione, stabilendo che la contestazione sulla retribuzione di risultato riguarda un diritto soggettivo alla corretta liquidazione del compenso. Pertanto, il giudice ordinario ha il potere di analizzare e disapplicare gli atti amministrativi lesivi, verificando anche vizi come l'eccesso di potere.
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