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Art. 26 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 26 Codice Civile

Fondo retribuzione dirigenti valido anche per assunti a termine
Un gruppo di dirigenti assunti a tempo indeterminato ha impugnato le decisioni dell'Ente Pubblico, lamentando la decurtazione del fondo retribuzione dirigenti. L'amministrazione aveva utilizzato parte del fondo contrattuale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato per pagare anche i dirigenti assunti a tempo determinato. I ricorrenti chiedevano il rimborso delle quote spettanti al solo personale permanente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori stabili. I giudici hanno stabilito che il fondo deve considerare tutte le posizioni dirigenziali effettivamente coperte, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro. Destinare le risorse del fondo anche ai dirigenti a termine evita una duplicazione dei costi per l'Ente Pubblico e rispetta i vincoli di finanza pubblica e contenimento della spesa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite.
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Mansioni superiori nel pubblico impiego: dipendente batte l’ente
Una dipendente pubblica, inquadrata in un'area inferiore, ha svolto per anni compiti di livello più alto. Ha quindi chiesto il pagamento delle differenze di stipendio, inclusa una specifica indennità fissa dell'ente. L'ente pubblico si è opposto, sostenendo che l'indennità non fosse dovuta e che il contratto collettivo vietasse il salto diretto a una categoria molto più alta. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice. I giudici hanno chiarito che svolgere mansioni superiori nel pubblico impiego dà sempre diritto alla retribuzione corrispondente, compresi i compensi fissi e continuativi. I contratti collettivi non possono limitare questo diritto, garantito dalla Costituzione. L'ente pubblico perde la causa e deve pagare le differenze retributive e le spese legali.
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