Una società, opponendosi a un'ingiunzione di pagamento, ha presentato una domanda riconvenzionale per la violazione di un patto di non concorrenza. I giudici di merito hanno respinto la richiesta per carenza di prove. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sottolineando che l'appellante non ha rispettato l'onere della prova e non ha formulato i motivi con la necessaria specificità, omettendo di confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
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