Un indagato per associazione di tipo mafioso e altri gravi reati ha impugnato la misura di custodia cautelare, lamentando una violazione del suo diritto di difesa. Sosteneva che l'ufficio del pubblico ministero non lo avesse avvisato della disponibilità delle intercettazioni richieste. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto di accesso agli atti impone al difensore un onere di diligenza: una volta ottenuta l'autorizzazione, deve attivarsi autonomamente per ottenere il materiale probatorio, senza attendere una notifica. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della coesistenza di due distinti capi d'imputazione per associazione mafiosa e per narcotraffico.
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