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Art. 2581 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Evasione contributiva: rimborsi fittizi e sanzioni per l’Azienda
L'Azienda organizzatrice di eventi ha contestato un addebito dell'INPS relativo ai contributi previdenziali di otto lavoratori. La società chiedeva uno sgravio contributivo per la cessione dei diritti d'immagine di una cantante e l'esclusione delle somme versate come rimborso spese e noleggio strumenti per altri collaboratori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che, in mancanza di un contratto scritto di cessione dei diritti, non spetta alcuna riduzione della base imponibile. Inoltre, i rimborsi spese fittizi avevano natura remunerativa. Di conseguenza, la discrepanza tra i documenti societari e la reale prestazione lavorativa configura una vera e propria evasione contributiva, soggetta alle sanzioni più gravi, e non una semplice omissione. L'Azienda perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Omissioni contributive spettacolo: la Cassazione decide
Una società di promozione eventi è stata sanzionata dall'ente previdenziale per omissioni contributive spettacolo relative a vari artisti e tecnici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che i pagamenti effettuati a una società riconducibile all'artista principale erano simulati e che i rimborsi spese per altri musicisti costituivano retribuzione. La Corte ha inoltre stabilito che l'onere di provare i presupposti per le agevolazioni sui diritti d'immagine incombe sul datore di lavoro, confermando il regime sanzionatorio più grave dell'evasione.
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Contributi lavoratori spettacolo: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di versare i contributi per i lavoratori dello spettacolo sussiste anche per prestazioni occasionali e non esclusive. L'ordinanza chiarisce che l'appartenenza a una delle categorie professionali previste dalla legge è il fattore determinante. Inoltre, ha confermato che l'esenzione contributiva per i compensi legati ai diritti d'immagine è limitata a una quota forfettaria del 40% del totale percepito, respingendo la richiesta di un'esclusione totale dalla base imponibile. Il ricorso di una società di management artistico contro l'ente previdenziale è stato quindi rigettato.
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