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Art. 2581 Codice Civile — Anno 2022

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Trasferimento dei diritti d’autore: no alle bozze senza firma
Un distributore contestava la diffida ricevuta da una casa editrice e da una licenziataria esclusiva, rivendicando il diritto di commercializzare i dvd di una nota serie animata. Il distributore basava la propria pretesa su un accordo commerciale ("deal memo") privo di firme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il trasferimento dei diritti d'autore deve essere provato obbligatoriamente per iscritto, come previsto dalla legge sul diritto d'autore. Di conseguenza, un documento non sottoscritto non ha alcun valore probatorio per dimostrare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell'opera. Il distributore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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