LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2581 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2581 Codice Civile

Evasione contributiva: rimborsi fittizi e sanzioni per l’Azienda
L'Azienda organizzatrice di eventi ha contestato un addebito dell'INPS relativo ai contributi previdenziali di otto lavoratori. La società chiedeva uno sgravio contributivo per la cessione dei diritti d'immagine di una cantante e l'esclusione delle somme versate come rimborso spese e noleggio strumenti per altri collaboratori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che, in mancanza di un contratto scritto di cessione dei diritti, non spetta alcuna riduzione della base imponibile. Inoltre, i rimborsi spese fittizi avevano natura remunerativa. Di conseguenza, la discrepanza tra i documenti societari e la reale prestazione lavorativa configura una vera e propria evasione contributiva, soggetta alle sanzioni più gravi, e non una semplice omissione. L'Azienda perde la causa e deve pagare le spese legali.
Continua »
Contratto verbale di collaborazione: va pagato anche senza firma
Una società produttrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società committente per il pagamento di servizi televisivi legati a un accordo di partnership non formalizzato per iscritto. La società committente ha contestato il credito, sostenendo la necessità della forma scritta. La Corte d'Appello ha invece accertato l'esistenza del rapporto grazie al pagamento spontaneo di alcune fatture e alle testimonianze. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della committente, confermando che il contratto verbale di collaborazione tra le due imprese era pienamente valido. Trattandosi di un negozio atipico simile all'associazione in partecipazione, non era richiesta la forma scritta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Continua »
Omissioni contributive spettacolo: la Cassazione decide
Una società di promozione eventi è stata sanzionata dall'ente previdenziale per omissioni contributive spettacolo relative a vari artisti e tecnici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che i pagamenti effettuati a una società riconducibile all'artista principale erano simulati e che i rimborsi spese per altri musicisti costituivano retribuzione. La Corte ha inoltre stabilito che l'onere di provare i presupposti per le agevolazioni sui diritti d'immagine incombe sul datore di lavoro, confermando il regime sanzionatorio più grave dell'evasione.
Continua »