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Art. 2552 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2552 Codice Civile

Risoluzione Contratto Associazione: Inadempimento non Sempre Basta
Due Proprietari hanno stipulato un contratto di associazione in partecipazione con una Società Immobiliare, conferendo un terreno edificabile. La Società si è impegnata a costruire e a condividere gli utili. I Proprietari hanno chiesto la risoluzione contratto associazione in partecipazione per inadempimento, lamentando la mancata costruzione entro cinque anni e l'omessa fornitura dei rendiconti. La Corte di Cassazione ha confermato che il contratto non prevedeva un termine per l'inizio dei lavori, ma richiedeva un'esecuzione secondo buona fede. Il mancato rendiconto, pur essendo un inadempimento, non era grave al punto da giustificare la risoluzione, poiché i bilanci fornivano informazioni sufficienti. La richiesta di risoluzione è stata respinta.
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Associazione in partecipazione: quando non è lavoro subordinato
L'Azienda ha impugnato tre cartelle esattoriali dell'INPS relative a presunti contributi omessi per quattro lavoratrici. L'ente previdenziale considerava tali rapporti come lavoro subordinato, superando il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPS, ritenendo che l'esclusione delle lavoratrici dalle perdite d'impresa dimostrasse l'inesistenza dell'associazione in partecipazione e la sussistenza automatica della subordinazione. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno chiarito che l'assenza di partecipazione alle perdite non esclude il rischio d'impresa, poiché la mancanza di utili azzera comunque i compensi. Inoltre, l'eventuale invalidità del contratto di associazione in partecipazione non fa presumere automaticamente il lavoro subordinato, richiedendo invece un accertamento concreto delle reali modalità di svolgimento del rapporto.
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Associazione in partecipazione o lavoro subordinato? Il verdetto
La Corte di Cassazione ha confermato la riqualificazione in lavoro subordinato di alcuni rapporti formalizzati come associazione in partecipazione. L'Azienda, che gestiva negozi in franchising, aveva impiegato tre commesse inizialmente di fatto, poi tramite contratti di associazione in partecipazione e infine come apprendiste. L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi omessi, sostenendo la natura subordinata del rapporto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda, evidenziando che le lavoratrici svolgevano mansioni ripetitive ed elementari, senza assumere alcun rischio d'impresa né ricevere rendiconti periodici. I verbali ispettivi dell'INPS, contenenti le dichiarazioni delle lavoratrici su turni e paga oraria fissa, sono stati ritenuti prove valide e sufficienti a dimostrare l'effettivo vincolo di subordinazione, rendendo legittimo il recupero contributivo operato dall'ente previdenziale.
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