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Art. 254 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 254 Codice di Procedura Penale

Sequestro di corrispondenza: pacco a casa o posta in viaggio?
Durante una perquisizione domiciliare d'urgenza a carico del Destinatario, viene recapitato un pacco contenente droga. La polizia giudiziaria lo apre dopo il rifiuto dell'uomo e procede al sequestro. Il Destinatario contesta la validità dell'atto, sostenendo che si trattasse di corrispondenza e che la polizia non potesse aprirlo autonomamente, violando le regole sul sequestro di corrispondenza. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la tutela speciale della corrispondenza si applica solo quando la spedizione è ancora in corso presso i servizi postali. Una volta che il plico è giunto a destinazione o si trova nella disponibilità del destinatario, esso perde la qualifica di corrispondenza in transito e può essere legittimamente aperto e sequestrato con le modalità ordinarie.
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Messaggi WhatsApp: valore di prova legale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di un imputato, dichiarando inammissibile il ricorso. Il punto focale della decisione riguarda l'utilizzo dei Messaggi WhatsApp come prova documentale. La Corte ha stabilito che le chat memorizzate su uno smartphone non sono equiparabili a corrispondenza o intercettazioni, ma sono documenti acquisibili tramite semplice riproduzione fotografica, rendendo legittimo il loro utilizzo nel processo penale.
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Acquisizione prove digitali: chat criptate valide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per traffico di stupefacenti sulla base di prove digitali provenienti da una piattaforma di chat criptata. La difesa ne contestava l'utilizzabilità, ma la Corte ha stabilito che l'acquisizione di messaggi già archiviati su server esteri, ottenuta tramite Ordine Europeo di Indagine, non costituisce intercettazione, bensì sequestro di documenti (corrispondenza). Viene così confermata la validità di questa forma di acquisizione prove digitali, nel rispetto del principio di mutuo riconoscimento tra Stati UE.
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