L'Indagato, sottoposto a indagini per frode informatica e associazione a delinquere, ha impugnato il sequestro di un telefono cellulare e di carte di credito eseguito dalla polizia giudiziaria. Egli lamentava la mancata convalida del provvedimento e un difetto di motivazione sull'urgenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il sequestro probatorio eseguito dalla polizia in forza di un decreto di perquisizione del Pubblico Ministero non necessita di convalida se i beni da apprendere sono già chiaramente individuati nel decreto stesso. Nel caso specifico, i dispositivi e le carte erano esplicitamente indicati come fonti di prova. Di conseguenza, l'Indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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