Una cooperativa edilizia non salda il pagamento di un terreno acquistato da un Comune. Quest'ultimo, non potendo riscuotere il credito dalla cooperativa, agisce contro i singoli soci assegnatari degli immobili. La Corte di Cassazione ha stabilito che i soci non sono responsabili. La semplice dichiarazione di conoscere e accettare la convenzione originaria, contenuta negli atti di assegnazione, non costituisce un valido e automatico accollo del debito. La legge non prevede che l'obbligo di pagamento si trasferisca automaticamente dalla cooperativa ai soci, i quali sono quindi liberati da ogni pretesa del Comune.
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