Un ex socio di una cooperativa edilizia ha citato in giudizio gli amministratori per un comportamento discriminatorio, consistito nel rifiuto di rilasciare una garanzia fideiussoria a lui concessa ad altri soci. La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità degli amministratori per discriminazione sussiste anche se il rapporto sociale viene successivamente dichiarato nullo con effetto retroattivo. Tuttavia, ha annullato la precedente sentenza per carenza di motivazione sulla quantificazione del danno, che non può essere automaticamente equiparata alle somme versate alla cooperativa, ma deve derivare direttamente dalla mancata offerta della garanzia.
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