Due individui hanno citato in giudizio due cooperative e un ex-presidente, sostenendo che un atto di compravendita di terreno celava in realtà una permuta di appartamenti. Hanno chiesto la nullità della vendita e l'adempimento della permuta. La Cooperativa ricorrente ha contestato la validità dell'operato del suo ex-presidente, che aveva agito senza pieni poteri, e la propria obbligazione. La Corte di Cassazione ha confermato che si trattava di una simulazione relativa, dove la vendita nascondeva una permuta. Ha ritenuto che l'operato del presidente fosse stato ratificato dalla cooperativa, che ne aveva tratto vantaggio. Il ricorso della cooperativa è stato rigettato, confermando l'obbligo di trasferire gli immobili.
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