La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di responsabilità amministratore, annullando una sentenza di secondo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata da una curatela fallimentare. La Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di danno, anche se genericamente legata alla mala gestio complessiva e quantificata secondo il criterio del deficit, è ammissibile se tra gli atti contestati vi è la prosecuzione non conservativa dell'attività dopo la perdita del capitale sociale, ristabilendo i principi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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