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Art. 2486 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2486 Codice Civile

Fallimento di società in liquidazione: crediti incerti e debiti
Una società debitrice in fase di liquidazione ha contestato la sentenza di fallimento richiesta da una ditta fornitrice. La debitrice sosteneva di possedere crediti futuri sufficienti a coprire i debiti, escludendo così la crisi. I giudici hanno respinto il reclamo. La Corte di Cassazione ha confermato che per il fallimento di società in liquidazione rileva l'insolvenza patrimoniale: l'attivo deve garantire l'integrale pagamento dei creditori. Poiché i crediti dichiarati erano aleatori e non dimostrati, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la debitrice alle spese.
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Responsabilità degli amministratori: risarciti i debiti della crisi
Una società a responsabilità limitata perde interamente il proprio capitale sociale, ma l'amministratrice prosegue l'attività ordinaria accumulando nuovi debiti invece di avviare la liquidazione. La Curatela fallimentare promuove un'azione per far valere la responsabilità degli amministratori. La Corte d'Appello respinge la domanda ritenendo che la Curatela debba dimostrare la natura non conservativa dei singoli atti gestori. La Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che spetta all'amministratore, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, dimostrare che le operazioni compiute avessero una finalità meramente conservativa e non comportassero nuovi rischi d'impresa. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame della posizione dell'amministratrice.
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Responsabilità dell’amministratore: stop a sanzioni automatiche
La curatela fallimentare ha promosso un'azione di responsabilità dell'amministratore contro l'ex gestore di una società a responsabilità limitata per aver compiuto nuove operazioni dopo la riduzione del capitale sotto il minimo legale a causa di perdite nel 2002. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministratore, stabilendo che lo scioglimento automatico della società non si verifica se la perdita di capitale è pari o inferiore a un terzo del capitale stesso. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la curatela deve dimostrare il nesso di causalità tra le specifiche operazioni vietate e il danno subito dai creditori, non potendo limitarsi a calcolare la differenza tra attivo e passivo fallimentare senza una motivazione rigorosa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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