La curatela fallimentare ha promosso un'azione di responsabilità dell'amministratore contro l'ex gestore di una società a responsabilità limitata per aver compiuto nuove operazioni dopo la riduzione del capitale sotto il minimo legale a causa di perdite nel 2002. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministratore, stabilendo che lo scioglimento automatico della società non si verifica se la perdita di capitale è pari o inferiore a un terzo del capitale stesso. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la curatela deve dimostrare il nesso di causalità tra le specifiche operazioni vietate e il danno subito dai creditori, non potendo limitarsi a calcolare la differenza tra attivo e passivo fallimentare senza una motivazione rigorosa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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