Un Tribunale ha disposto la liquidazione di alcune società sottoposte a confisca nell'ambito di misure di prevenzione, nonostante una norma emergenziale sospendesse le cause di scioglimento per perdite. Il proprietario ha presentato ricorso per cassazione, contestando la decisione. La Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento di liquidazione è impugnabile tramite Appello misure di prevenzione, riqualificando il ricorso e trasmettendo gli atti alla Corte d'Appello. Questo garantisce un doppio grado di giudizio per tutelare i diritti patrimoniali.
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