Due soci al cinquanta per cento entrano in un aspro e insanabile dissidio personale e gestionale. Il Primo Socio accusa il Secondo Socio di aver disertato le assemblee per provocare lo scioglimento della società e acquistare gli immobili aziendali a prezzo ridotto, chiedendo il risarcimento dei danni. I giudici di merito respingono la richiesta, constatando che la vendita dei beni è avvenuta tramite aste competitive e che l'insanabile paralisi tra i soci rendeva comunque impossibile qualsiasi decisione assembleare. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Primo Socio: la paralisi oggettiva della compagine sociale giustifica la liquidazione, indipendentemente dall'assenza del socio alle adunanze. Viene inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale sulle spese. Il Primo Socio viene condannato a pagare le spese legali e il doppio del contributo unificato.
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