Una lavoratrice ha citato in giudizio l'INPS per ottenere il pagamento del suo TFR dal relativo Fondo di Garanzia, a seguito dell'insolvenza del suo datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo che l'ottenimento di un titolo esecutivo preventivo nei confronti del datore di lavoro è un requisito essenziale e imprescindibile per poter accedere al Fondo di garanzia TFR, anche nel caso in cui la società datrice di lavoro sia stata cancellata dal registro delle imprese.
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