Un creditore ha impugnato l'omologazione del concordato preventivo di una società a responsabilità limitata, contestando la legittimazione dell'amministratore a presentare la domanda. Secondo il ricorrente, lo statuto limitava i poteri dell'amministratore alla sola ordinaria amministrazione, escludendo atti straordinari come la proposta ai creditori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nel concordato preventivo di una società di capitali, la decisione di presentare la domanda spetta per legge all'organo amministrativo, salvo diversa e specifica previsione dello statuto sociale che il creditore non ha dimostrato. Di conseguenza, l'amministratore era pienamente legittimato a proporre la domanda.
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