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Art. 2479 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2479 Codice Civile

Concordato preventivo: poteri dell’amministratore contro i soci
Un creditore ha impugnato l'omologazione del concordato preventivo di una società a responsabilità limitata, contestando la legittimazione dell'amministratore a presentare la domanda. Secondo il ricorrente, lo statuto limitava i poteri dell'amministratore alla sola ordinaria amministrazione, escludendo atti straordinari come la proposta ai creditori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nel concordato preventivo di una società di capitali, la decisione di presentare la domanda spetta per legge all'organo amministrativo, salvo diversa e specifica previsione dello statuto sociale che il creditore non ha dimostrato. Di conseguenza, l'amministratore era pienamente legittimato a proporre la domanda.
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Giudice decide in anticipo: scatta la nullità della sentenza
Una società impugna una sentenza d'appello sfavorevole. La Corte di Cassazione, però, non esamina il merito della lite societaria, ma si concentra su un grave errore procedurale. I giudici d'appello avevano emesso la loro decisione prima della scadenza del termine concesso alle parti per depositare le memorie finali di replica. Questo ha impedito alla società di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La Cassazione ha quindi dichiarato la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, annullando la decisione e disponendo un nuovo processo d'appello.
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