Una creditrice pignora le quote societarie dell'ex coniuge in una farmacia. Le altre socie esercitano il diritto di prelazione, ma il giudice dell'esecuzione assegna inizialmente le quote alla creditrice. Dopo l'accoglimento dell'opposizione delle socie, la creditrice ricorre in Cassazione e il giudice dell'esecuzione sospende la procedura. Le socie propongono regolamento di competenza contro la sospensione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il regolamento di competenza, stabilendo che i provvedimenti di sospensione del giudice dell'esecuzione non possono essere impugnati con questo strumento, ma vanno contestati esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
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