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Art. 2471 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2471 Codice Civile

Regolamento di competenza: l’errore del debitore costa la multa
Un creditore avviava l'espropriazione delle quote societarie del debitore davanti al Tribunale di Milano. Il giudice dell'esecuzione fissava l'udienza per la vendita delle quote, ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal debitore, il quale sosteneva la competenza del Tribunale di Parma. Il debitore impugnava direttamente l'ordinanza proponendo un regolamento di competenza in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non si possono impugnare direttamente con il regolamento di competenza, ma vanno contestati prima con l'opposizione agli atti esecutivi. La Corte ha condannato il debitore anche per abuso del processo, avendo intrapreso un'azione palesemente contraria alle regole procedurali consolidate.
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Notifica dell’atto di precetto: nullo il domicilio fittizio
I Creditori hanno pignorato le quote societarie del Debitore. Quest'ultimo ha proposto opposizione sostenendo la nullità della notifica del titolo esecutivo e della notifica dell'atto di precetto, eseguite presso un indirizzo fittizio a Firenze legato a un precedente programma di protezione testimoni ormai terminato. Il Debitore risiedeva invece regolarmente a Termoli. Il Tribunale aveva ritenuto valida la notifica poiché l'indirizzo fittizio risultava nel Registro delle Imprese come domicilio del Debitore in qualità di amministratore. La Cassazione ha accolto il ricorso del Debitore, stabilendo che i dati del Registro delle Imprese non equivalgono a un'elezione di domicilio per atti personali. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Riduzione del pignoramento: quote S.r.l. e limiti
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della riduzione del pignoramento applicata a quote di una società a responsabilità limitata. Nonostante lo statuto societario prevedesse l'indivisibilità delle quote, i giudici hanno stabilito che tale clausola non impedisce di liberare una parte delle partecipazioni pignorate se queste superano il valore del debito. La decisione si basa su una corretta interpretazione della volontà dei soci, distinguendo tra l'indivisibilità della singola unità minima di partecipazione e la possibilità di frazionare l'intero pacchetto azionario detenuto dal debitore.
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