Un creditore avviava l'espropriazione delle quote societarie del debitore davanti al Tribunale di Milano. Il giudice dell'esecuzione fissava l'udienza per la vendita delle quote, ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal debitore, il quale sosteneva la competenza del Tribunale di Parma. Il debitore impugnava direttamente l'ordinanza proponendo un regolamento di competenza in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non si possono impugnare direttamente con il regolamento di competenza, ma vanno contestati prima con l'opposizione agli atti esecutivi. La Corte ha condannato il debitore anche per abuso del processo, avendo intrapreso un'azione palesemente contraria alle regole procedurali consolidate.
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