LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2470 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2470 Codice Civile

Prescrizione mediazione: occultamento e prova
In un caso di provvigione per mediazione, la Cassazione ha chiarito la distinzione tra semplice omissione e occultamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione. La Corte ha stabilito che la condotta fraudolenta di una parte, come l'acquirente che nega la conclusione dell'affare, sospende la prescrizione solo nei suoi confronti e non si estende automaticamente al venditore, la cui posizione è autonoma. La prova di tale condotta richiede una valutazione rigorosa e non può basarsi su dichiarazioni con valenza confessoria rese da una parte circa il comportamento di un'altra.
Continua »
Trasferimento quote S.r.l.: quando è efficace?
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare a un notaio per aver redatto atti di trasferimento quote S.r.l. con clausole che consentivano ai nuovi soci di votare in assemblea prima del deposito dell'atto al Registro delle Imprese. Secondo la Corte, il trasferimento è efficace verso la società solo dal momento del deposito; pertanto, permettere l'esercizio anticipato dei diritti sociali costituisce un illecito deontologico, non sanato dalla successiva tempestiva registrazione.
Continua »
Legittimazione ad agire del socio e giudicato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un soggetto che aveva agito in giudizio qualificandosi come socio unico di una Srl per contestare la vendita di alcuni immobili. La sua domanda è stata respinta in tutti i gradi di giudizio per carenza di legittimazione ad agire, poiché numerose sentenze precedenti, passate in giudicato, avevano già accertato che egli non possedeva la qualità di socio. La Corte ha ribadito che il giudicato fa stato tra le parti e impedisce di rimettere in discussione quanto già deciso definitivamente, rendendo inammissibili le doglianze del ricorrente.
Continua »