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Art. 2470 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2470 Codice Civile

Responsabilità dell’amministratore: socio unico perde col Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una contribuente per imposte non pagate da una società a responsabilità limitata. La donna si è difesa sostenendo la propria limitata responsabilità come socio unico. Tuttavia, i giudici hanno accertato che la contribuente rivestiva anche il ruolo di amministratore unico della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la sua responsabilità. I giudici hanno stabilito che, non avendo la ricorrente contestato correttamente la sua qualità di amministratore nel ricorso, rimane ferma la responsabilità dell'amministratore per i debiti tributari della società. Di conseguenza, la contribuente perde la causa e deve pagare anche il raddoppio del contributo unificato.
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Riporto delle perdite fiscali: il fisco stoppa la società
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una società, disconoscendo la deduzione di vari costi e il riporto delle perdite fiscali. La società ha impugnato l'atto, ma i giudici di merito hanno confermato la pretesa del fisco. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. La Suprema Corte ha chiarito che il riporto delle perdite fiscali è vietato se si verifica il trasferimento della maggioranza delle quote sociali unito al mutamento dell'attività principale, evento avvenuto nel caso di specie con il passaggio dalla gestione di palestre alla consulenza. Inoltre, la Corte ha confermato l'indeducibilità dei costi di manutenzione per mancanza di data certa del contratto di comodato e delle spese di trasferta non documentate. Di conseguenza, la società perde il giudizio e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione mediazione: occultamento e prova
In un caso di provvigione per mediazione, la Cassazione ha chiarito la distinzione tra semplice omissione e occultamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione. La Corte ha stabilito che la condotta fraudolenta di una parte, come l'acquirente che nega la conclusione dell'affare, sospende la prescrizione solo nei suoi confronti e non si estende automaticamente al venditore, la cui posizione è autonoma. La prova di tale condotta richiede una valutazione rigorosa e non può basarsi su dichiarazioni con valenza confessoria rese da una parte circa il comportamento di un'altra.
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