L'Erede di un socio ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che confermava la validità di un lodo arbitrale. La vicenda nasce da un aumento di capitale deliberato dall'Azienda a seguito di un prestito non interamente rimborsato. Il Socio originario, non concordando con la ripartizione delle quote, aveva esercitato il recesso e avviato un arbitrato. L'arbitro aveva confermato la delibera ma dichiarato legittimo il recesso. Successivamente, l'Erede ha promosso l'impugnazione del lodo arbitrale per contestare la ricostruzione dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il giudice dell'impugnazione non può riesaminare il merito dei fatti accertati dall'arbitro, né reinterpretare i contratti se non vengono violati i criteri legali di interpretazione. L'Erede perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
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