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Art. 2468 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2468 Codice Civile

Impugnazione del lodo arbitrale: l’erede perde contro il fallimento
L'Erede di un socio ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che confermava la validità di un lodo arbitrale. La vicenda nasce da un aumento di capitale deliberato dall'Azienda a seguito di un prestito non interamente rimborsato. Il Socio originario, non concordando con la ripartizione delle quote, aveva esercitato il recesso e avviato un arbitrato. L'arbitro aveva confermato la delibera ma dichiarato legittimo il recesso. Successivamente, l'Erede ha promosso l'impugnazione del lodo arbitrale per contestare la ricostruzione dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il giudice dell'impugnazione non può riesaminare il merito dei fatti accertati dall'arbitro, né reinterpretare i contratti se non vengono violati i criteri legali di interpretazione. L'Erede perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
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Pegno su quote S.r.l.: imposta sulla somma garantita, non sul valore
Una società aveva costituito un pegno su quote di una S.r.l. a garanzia di un finanziamento. L'Agenzia delle Entrate ha calcolato l'imposta di registro sulla somma garantita. La società sosteneva invece che la tassa dovesse basarsi sul valore delle quote. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio chiaro: la corretta **base imponibile pegno su quote** di S.r.l. è la somma garantita. Questo perché le quote di S.r.l. non sono considerate 'titoli' (come le azioni), per i quali la legge prevede un calcolo diverso. Di conseguenza, si applica la regola generale che fa riferimento all'importo del debito assicurato dalla garanzia.
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