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Art. 2468 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2468 Codice Civile

Imposta di registro su pegno quote srl: si paga sul debito
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'applicazione dell'imposta di registro su pegno quote srl calcolata sul valore nominale delle quote sociali date in garanzia per un contratto di leasing. La società riteneva che le quote di S.r.l. rientrassero nella nozione di titoli, beneficiando così di una base imponibile ridotta. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che le quote di S.r.l. non sono equiparabili ai titoli di credito o al denaro. Di conseguenza, per il calcolo dell'imposta di registro su pegno quote srl, la base imponibile deve essere determinata applicando la regola generale della somma garantita dall'atto, e non il valore nominale delle quote stesse. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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Diritto di recesso del socio: escluso se si riduce la durata
Un socio di una società per azioni ha impugnato la delibera assembleare che abbreviava la durata della società, originariamente fissata all'anno 2100. Il socio sosteneva che tale riduzione eliminasse indirettamente la sua facoltà di uscire liberamente, facendo sorgere il suo diritto di recesso del socio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la riduzione della durata di una società per azioni non attribuisce al socio alcun diritto di recesso, poiché tale modifica riduce il tempo del vincolo sociale anziché estenderlo.
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