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Art. 2421 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Liquidazione della quota di recesso: soci perdono contro la società
I Soci Recedenti hanno impugnato la determinazione del valore delle proprie quote sociali effettuata dopo il loro recesso da una società a responsabilità limitata. I soci sostenevano di possedere una quota maggiore rispetto a quella accertata e contestavano la valutazione del patrimonio netto aziendale operata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, che aveva considerato anche i carichi fiscali futuri. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei soci. I giudici hanno confermato che la percentuale di partecipazione era stata correttamente rideterminata a seguito di una delibera assembleare mai impugnata. Inoltre, la stima del patrimonio netto per la liquidazione della quota di recesso deve basarsi sul valore di mercato reale dei beni, includendo le rettifiche fiscali necessarie. Vince La Società, con condanna dei ricorrenti alle spese.
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Termine breve impugnazione: la notifica PEC è decisiva
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10183/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso perché depositato oltre il termine breve impugnazione di 60 giorni. Il termine è decorso dalla data di notifica della sentenza d'appello via PEC all'indirizzo del difensore, confermando la piena validità di tale modalità di comunicazione per la decorrenza dei termini processuali.
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