La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso contro un decreto emesso in sede di reclamo relativo all'applicazione dell'Articolo 2409 c.c. La controversia nasce dalla denuncia di gravi irregolarità gestionali in una società per azioni. I giudici di legittimità hanno ribadito che i provvedimenti emessi in questo ambito appartengono alla volontaria giurisdizione e mancano del carattere di decisorietà, non essendo quindi impugnabili per cassazione. L'unica eccezione riguarda la statuizione sulle spese legali, che tuttavia nel caso specifico è stata ritenuta corretta in quanto basata sul principio di soccombenza a carico del reclamante.
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