Durante l'udienza preliminare per presunti illeciti fallimentari a carico dei componenti del collegio sindacale di una società, il Pubblico Ministero ha operato la modifica dell'imputazione, riducendo l'accusa da concorso in bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice. Il Giudice dell'udienza preliminare ha respinto la decisione dell'accusa, ritenendo valida la prima contestazione e disponendo il rinvio a giudizio. I componenti del collegio sindacale hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione denunciando l'abnormità dell'ordinanza. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi annullando senza rinvio gli atti impugnati. I giudici hanno stabilito che l'iniziativa sulla modifica del fatto contestato appartiene unicamente all'organo requirente, mentre il giudice non può ingerirsi nella formulazione dell'addebito.
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