Un fornitore di una lega sportiva nazionale viene assolto dall'accusa di diffamazione per aver denunciato un presunto conflitto di interessi del Presidente dei Revisori dei Conti. La Cassazione conferma che l'azione rientra nel legittimo diritto di critica, essendo basata su dubbi non pretestuosi e volta a sollecitare un controllo da parte degli organi competenti. L'appello della parte civile viene dichiarato inammissibile.
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