La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indipendenza dell'attestatore in un concordato preventivo è un requisito inderogabile. Anche una singola prestazione professionale retribuita, svolta per il debitore nei cinque anni precedenti, fa venir meno tale requisito, invalidando la relazione e compromettendo la procedura, indipendentemente dalla natura occasionale dell'incarico.
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