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Art. 2399 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2399 Codice Civile

Ufficio e cellulare non provano il rapporto di lavoro subordinato
Un professionista ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente nei confronti di un'importante azienda, per la quale aveva svolto attività di consulenza legale e di marketing per oltre vent'anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la natura autonoma del rapporto. I giudici hanno evidenziato che la disponibilità di un ufficio, di un telefono aziendale e il rimborso delle spese di viaggio non bastano a dimostrare la subordinazione. Inoltre, l'emissione di parcelle con partita IVA e lo svolgimento del ruolo di sindaco della società, carica che richiede assoluta indipendenza, sono elementi del tutto incompatibili con il vincolo di subordinazione. Di conseguenza, il professionista ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Rapporto di lavoro subordinato: ufficio fisso ma negato
Un professionista ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un'azienda, sostenendo di aver svolto mansioni di consulenza legale e marketing con postazione fissa, telefono aziendale e compenso mensile. L'azienda ha invece difeso la natura autonoma del rapporto, evidenziando che il collaboratore era un avvocato iscritto all'albo e aveva ricoperto anche la carica di sindaco della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. I giudici hanno confermato che la presenza quotidiana in ufficio e l'uso di strumenti aziendali non bastano a dimostrare la subordinazione in assenza di un effettivo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Inoltre, la carica di sindaco è incompatibile con il lavoro dipendente. Il professionista perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Responsabilità dei sindaci: il silenzio che costa il fallimento
Il Fallimento di una società ha fatto causa ai membri del Collegio Sindacale, accusandoli di non aver vigilato sulla cattiva gestione dell'Amministratore, il quale aveva sottratto ingenti risorse prima del fallimento. La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità dei sindaci, ritenendo che non avrebbero comunque potuto fermare l'Amministratore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fallimento, stabilendo che la responsabilità dei sindaci sussiste se l'attivazione dei loro poteri di controllo avrebbe potuto ragionevolmente evitare il danno. La Suprema Corte ha chiarito che le dimissioni o l'ignoranza non esonerano i controllori inerti, ordinando un nuovo processo per rivalutare la loro condotta.
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Ineleggibilità del sindaco: la consulenza che azzera il compenso
Un professionista chiede l'ammissione al passivo fallimentare di una società per prestazioni d'opera e per il ruolo di presidente del collegio sindacale. Il Tribunale esclude il compenso da sindaco per ineleggibilità del sindaco ex art. 2399 c.c., poiché il professionista svolgeva anche una consulenza ben più remunerativa per la stessa società, compromettendo la propria indipendenza. Esclude anche un credito derivante da un contratto firmato da un soggetto privo di poteri di rappresentanza. La Cassazione dichiara inammissibili sia il ricorso del professionista sia quello incidentale della curatela fallimentare. Di conseguenza, viene confermata la decisione del Tribunale: il professionista ottiene solo l'ammissione parziale per le prestazioni di consulenza autorizzate dal legale rappresentante effettivo, mentre perde definitivamente il diritto al compenso per l'attività di sindaco a causa del conflitto di interessi.
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