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Art. 2399 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 2399 Codice Civile

Ufficio e cellulare non provano il rapporto di lavoro subordinato
Un professionista ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente nei confronti di un'importante azienda, per la quale aveva svolto attività di consulenza legale e di marketing per oltre vent'anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la natura autonoma del rapporto. I giudici hanno evidenziato che la disponibilità di un ufficio, di un telefono aziendale e il rimborso delle spese di viaggio non bastano a dimostrare la subordinazione. Inoltre, l'emissione di parcelle con partita IVA e lo svolgimento del ruolo di sindaco della società, carica che richiede assoluta indipendenza, sono elementi del tutto incompatibili con il vincolo di subordinazione. Di conseguenza, il professionista ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Rapporto di lavoro subordinato: ufficio fisso ma negato
Un professionista ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un'azienda, sostenendo di aver svolto mansioni di consulenza legale e marketing con postazione fissa, telefono aziendale e compenso mensile. L'azienda ha invece difeso la natura autonoma del rapporto, evidenziando che il collaboratore era un avvocato iscritto all'albo e aveva ricoperto anche la carica di sindaco della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. I giudici hanno confermato che la presenza quotidiana in ufficio e l'uso di strumenti aziendali non bastano a dimostrare la subordinazione in assenza di un effettivo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Inoltre, la carica di sindaco è incompatibile con il lavoro dipendente. Il professionista perde la causa e deve pagare le spese legali.
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