La Corte d'appello condannava un consigliere per bancarotta semplice, ritenendolo colpevole del dissesto aziendale per non aver richiesto tempestivamente il fallimento della società. L'imputato, tuttavia, ricopriva la carica formale di amministratore senza deleghe e non compiva atti gestori. L'uomo ricorreva in Cassazione, denunciando l'assenza di prove sulla sua effettiva consapevolezza del dissesto e contestando una presunta responsabilità fondata solo sul ruolo societario e sui legami familiari con l'amministratore operativo. La Suprema Corte ha accolto le ragioni del ricorso: l'amministratore senza deleghe risponde dei reati commessi da terzi solo se ignora specifici segnali di allarme. Constatata la fondatezza delle censure e il decorso dei termini temporali, i giudici hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione, annullando la condanna.
Continua »