In un caso riguardante un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) che gestiva parcheggi per un comune, la Corte di Cassazione ha stabilito che la TARSU (tassa sui rifiuti) non è dovuta dalla società capogruppo, ma dalla singola impresa consorziata che materialmente occupa e gestisce le aree. La sentenza chiarisce la distinzione tra responsabilità contrattuale verso la stazione appaltante e la legittimazione passiva ATI ai fini fiscali, sottolineando l'autonomia di ciascuna impresa del raggruppamento per gli obblighi tributari.
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