Un amministratore di una società partecipata ha impugnato la riduzione compensi amministratori stabilita in base a normative regionali e nazionali per il contenimento della spesa pubblica. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'interessato aveva partecipato alla delibera di riduzione senza impugnarla nei termini triennali previsti dal codice civile. Tale condotta è stata interpretata come una ratifica della volontà assembleare. Poiché la decisione si fonda su più ragioni autonome, la mancata contestazione efficace di una di esse rende irrilevanti le altre doglianze, incluse quelle di legittimità costituzionale.
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