Due società veicolo hanno chiesto l'ammissione al passivo di una capogruppo in amministrazione straordinaria per oltre 237 milioni di euro. Il credito derivava dalla risoluzione di un contratto quadro con la società controllata e i creditori invocavano la responsabilità dell'azionista unico. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta sostenendo che il precedente provvedimento di ammissione verso la controllata, fondato sul principio della ragione più liquida, avesse implicitamente accertato la totale inopponibilità del contratto originario. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la decisione resa sulla base della ragione più liquida esclude qualunque accertamento tacito sulle questioni non esaminate. L'assenza di analisi espressa impedisce la formazione di un giudicato implicito e impone un nuovo esame dei fatti.
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