La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un terzo interessato avverso un provvedimento di confisca allargata su un immobile a lui intestato. La sentenza stabilisce un principio cruciale: il terzo può difendersi unicamente provando la sua effettiva e legittima titolarità del bene, senza poter contestare i presupposti giuridici della confisca stessa, facoltà riservata solo all'imputato del reato presupposto. La Corte ha inoltre confermato la valutazione di merito sulla fittizietà dell'intestazione, basata sulla sproporzione tra il valore del bene e i redditi dichiarati dal terzo.
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