La Corte di Cassazione ha negato il diritto agli sgravi contributivi a un datore di lavoro che aveva assunto tre lavoratrici formalmente dimesse da un'altra azienda. I giudici hanno stabilito che l'operazione non era una nuova assunzione, ma un trasferimento di ramo d'azienda mascherato. Le lavoratrici, infatti, avevano continuato a svolgere le stesse mansioni nello stesso luogo, senza alcuna interruzione reale del rapporto di lavoro. Poiché la legge esclude gli sgravi contributivi in caso di continuità del rapporto con aziende collegate, la Corte ha confermato la decisione dell'INPS, respingendo il ricorso del datore di lavoro. La sostanza dell'operazione prevale sulla forma delle dimissioni volontarie.
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