L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la deducibilità di una minusvalenza miliardaria derivante dalla cessione di azioni, ritenendo l'operazione antieconomica. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'atto impositivo limitandosi a richiamare la decisione di primo grado in modo acritico e formale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, sancendo la nullità della decisione d'appello per motivazione apparente. I giudici di legittimità hanno chiarito che il rinvio alle motivazioni di primo grado è nullo se il giudice non illustra, anche sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento in rapporto ai motivi di appello proposti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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