Una società committente ha stipulato un accordo con un socio fondatore, che agiva anche per conto di una società di volo in via di costituzione. A causa dell'interruzione anticipata dei voli, la società committente ha richiesto la restituzione del deposito cauzionale di 145.000 euro. Il socio fondatore è stato ritenuto personalmente responsabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del socio fondatore, confermando che l'interpretazione del contratto spetta esclusivamente ai giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile contestare l'interpretazione del contratto in sede di legittimità proponendo semplicemente una lettura alternativa delle clausole, a meno che non si dimostri una reale violazione delle regole di interpretazione previste dal codice civile.
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