L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza che annullava accertamenti fiscali emessi verso una società di fatto e i suoi soci. La contestazione riguardava il mancato rispetto del **termine dilatorio accertamento** di sessanta giorni dalla chiusura del verbale di constatazione. L'amministrazione giustificava l'anticipo con l'imminente scadenza dei termini di decadenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la semplice scadenza del potere accertativo non costituisce una ragione di urgenza valida per comprimere il diritto al contraddittorio del contribuente. L'annullamento dell'atto principale verso la società determina automaticamente la caducazione degli atti derivati notificati ai singoli soci per i redditi di partecipazione.
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