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Art. 2331 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2331 Codice Civile

Ratifica contratto preliminare: acconto da rendere anche se la società non c’era
La Cassazione chiarisce la validità della ratifica contratto preliminare stipulato per conto di una società non ancora costituita. Un venditore aveva ricevuto un acconto per la vendita di immobili a una società in formazione. Successivamente, la società è stata costituita ma è fallita. Il curatore fallimentare ha sciolto il contratto e chiesto la restituzione dell'acconto. Il venditore si è opposto, sostenendo che il contratto fosse inefficace. La Corte ha stabilito che il contratto è valido ed efficace perché la richiesta di restituzione del curatore costituisce una ratifica implicita. Di conseguenza, il venditore è stato condannato a restituire l'acconto ricevuto al fallimento.
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Vendita e appalto: la distinzione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha affrontato una complessa controversia riguardante la fornitura di arredi per un locale commerciale, focalizzandosi sulla distinzione tra vendita e appalto. Il caso nasce dal mancato pagamento di una fornitura, contestata dai committenti per presunti vizi e ritardi. I giudici di merito hanno qualificato il rapporto come vendita, data la prevalenza dei beni forniti rispetto al lavoro di montaggio, rigettando la richiesta di risoluzione per scarsa importanza dei difetti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società poiché già cancellata dal registro delle imprese al momento del conferimento della procura. Per il ricorrente persona fisica, che aveva agito in nome della società prima della sua costituzione, il ricorso è stato rigettato per difetto di autosufficienza e carenza di legittimazione sui danni spettanti esclusivamente alla società.
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Mediazione atipica: obbligo di iscrizione all’albo
Una società incarica un professionista di cercare immobili, promettendogli una provvigione. L'affare viene concluso da una società controllata. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale incarico, anche se unilaterale, si qualifica come mediazione atipica. Di conseguenza, il diritto alla provvigione è subordinato alla necessaria iscrizione del professionista all'albo dei mediatori, pena la nullità del contratto. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva qualificato il rapporto come mandato, è stata cassata con rinvio.
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