In un caso di provvigione per mediazione, la Cassazione ha chiarito la distinzione tra semplice omissione e occultamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione. La Corte ha stabilito che la condotta fraudolenta di una parte, come l'acquirente che nega la conclusione dell'affare, sospende la prescrizione solo nei suoi confronti e non si estende automaticamente al venditore, la cui posizione è autonoma. La prova di tale condotta richiede una valutazione rigorosa e non può basarsi su dichiarazioni con valenza confessoria rese da una parte circa il comportamento di un'altra.
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