Il Contribuente ha proposto una querela di falso per contestare la firma apposta sull'avviso di ricevimento di una notifica postale inviata dall'Amministrazione Finanziaria. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'azione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che l'attestazione dell'agente postale fa fede fino a querela di falso. Di conseguenza, il destinatario che neghi di aver firmato la ricevuta ha l'onere e il diritto di utilizzare proprio questo strumento per contestare la notifica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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