Un appaltatore ha citato in giudizio il committente per ottenere il pagamento del saldo per la ristrutturazione di un immobile. La richiesta economica includeva il compenso per presunti lavori extracontrattuali. Il committente ha sostenuto di aver già pagato l'intero dovuto tramite acconti, negando l'esecuzione e l'accordo sulle opere aggiuntive. I giudici di merito hanno respinto la domanda dell'artigiano per assenza di prove sull'effettivo accordo e sulla realizzazione degli interventi. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto dichiarando inammissibile il ricorso dell'appaltatore. La perizia tecnica di controparte non costituisce confessione. L'appaltatore perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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