Un committente contesta il pagamento per lavori di ristrutturazione, ritenendolo eccessivo, e chiede i danni per vizi dell'opera. L'appaltatore chiede il saldo. Il committente perde la causa perché, pur contestando genericamente l'importo, aveva di fatto ammesso l'esecuzione di gran parte dei lavori. La Cassazione chiarisce che la decisione non si fonda sul principio di non contestazione, ma sulla valutazione complessiva delle prove, incluse le ammissioni (confessioni) del committente stesso. Una contestazione generica non basta a contrastare le prove della controparte. Il committente è stato condannato al pagamento.
Continua »